Pubblichiamo la risposta integrale, a cui seguirà a brevissimo un nostro commento.
OGGETTO: segnaletica
percorsi ciclabili in corrispondenza delle corsie riservate ai mezzi di trasporto
collettivo - bus/taxi.
Con riferimento alla nota
relativa alla richiesta di tracciatura del simbolo "bicicletta" (fig.
Il 442/b del D.P.R. 495/92) lungo le corsie riservate al transito dei mezzi di
trasporto collettivo - bus/taxi, si rappresenta che le iscrizioni ed i simboli tracciati
sulla pavimentazione stradale sono normate dall'ari 40 del D. L.vo 285/92 (nuovo Codice della Strada)
e dall'alt 148 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nC.d.S.).
L'art. 148 del Regolamento al comma 11 prevede: "...in
particolare sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato
il segnale o il simbolo del segnale di "pista ciclabile" 8 fig. Il
442/b) opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di
consentire la corretta percezione".
Ne consegue che tale
"simbolo" risulta specifico per le sole piste e attraversamenti
ciclabili e pertanto non utilizzabile in altri ambiti.
Si rappresenta, inoltre,
che la circolazione delle biciclette lungo le corsie riservate ai mezzi del
trasporto collettivo è stata consentita in ambito cittadino, in via soperimnentale,
ai sensi dell'alt 7 del nuovo Codice della Strada con ordinanza P.G. n.
21086/2011, resa nota all'utenza con idonea segnaletica verticale - consistente
nei prescritti pannelli integrativi indicanti le "eccezioni" alla
circolazione - posizionati in corrispondenza delle
testate d'ingresso di dette corsie.
La specifica
cartellonistica, installata in modo conforme alle vigenti normative ed avente
dimensioni, caratteri ed iscrizioni regolamentari, risulta chiaramente visibile
e comprensibile non necessitando di conseguenza di ulteriori integrazioni e tracciature
di simbologie sulla platea stradale, peraltro non previste dal Codice della Strada.
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